Scaduto
Gara #65
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N.1 AREA DEMANIALE MARITTIMA DESTINATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO – PORTO DI SAPRI – LOTTO AInformazioni appalto
09/04/2026
Aperta
Servizi
€ 4.974,54
Ciorciaro Alberto
Categorie merceologiche
9836
-
Servizi marini
Lotti
1
BB23CE1603
Qualità prezzo
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N.1 AREA DEMANIALE MARITTIMA DESTINATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO – PORTO DI SAPRI – LOTTO A
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N.1 AREA DEMANIALE MARITTIMA DESTINATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO – PORTO DI SAPRI – LOTTO A
€ 4.974,54
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
23/04/2026 12:00
29/04/2026 12:00
29/04/2026 12:01
Avvisi pubblici
Allegati
|
bando-di-gara-signed.pdf SHA-256: d997cc59d620e60b3e99c5ba7543c5504192e7072e027db87b408d9b658dbb68 03/04/2026 11:21 |
230.47 kB | |
|
disciplinare-lotto-a-signed.pdf SHA-256: 9ec880c9d75243610cd88652d3b624693a1f6af82adc2872b683c6a5dc26c08a 03/04/2026 11:21 |
557.79 kB | |
|
modello-a-domanda-di-partecipazione.docx SHA-256: 23256b85ebd101c12c1fa5d586b5a3cbd0746d3939bd734fe70c3cd41c88bb13 03/04/2026 11:21 |
34.66 kB | |
|
modello-b-dichiarazione-di-certificazione-requisiti.docx SHA-256: c2b46cf17cf15c40ae644b0fd7e8007dbfccc9ac2516dff3d41c5145bda9ecf4 03/04/2026 11:21 |
76.35 kB | |
|
allegato-c-dichiarazione-dei-soggetti-non-firmatari-del-modello-b.doc SHA-256: e8bcc694eb8ac5b4597a12c1f0693456ad7e59532bd43ea718e6ea4690515abc 03/04/2026 11:21 |
80.00 kB | |
|
rilievi-planimetrici-lotto-a-signed.pdf SHA-256: 0015c9d2373300d1899145ceb426437aebb45ab99b58cf10f3ff8f1f1f0489f7 03/04/2026 11:21 |
474.84 kB |
Chiarimenti
10/04/2026 10:46
Quesito #1
Gentilissimi tutti,
si chiede un chiarimento in merito alle strutture (pontili etc..) già presenti nello specchio acqueo relativo al lotto A in questione per sapere se possano essere considerate e utilizzate nel progetto tecnico o se sia necessario programmare obbligatoriamente l'istallazione di nuovi pontili e attrezzature. Nel secondo caso si chiede entro quando verranno rimosse le strutture presenti e se per la progettazione dei nuovi punti di approdo ci siano vincoli ulteriori rispetto a quelli imposti dalla disciplina generale e speciale in materia.
Inoltre gradiremmo un chiarimento in merito alla data di scadenza della presentazione delle domande che è prevista per il 29/04/2026 ore 12:00 dal portale tuttogare anche se nel disciplinare rimane indicata la data del 23/04/2026 ore 12:00.
Grazie e un cordiale saluto.
si chiede un chiarimento in merito alle strutture (pontili etc..) già presenti nello specchio acqueo relativo al lotto A in questione per sapere se possano essere considerate e utilizzate nel progetto tecnico o se sia necessario programmare obbligatoriamente l'istallazione di nuovi pontili e attrezzature. Nel secondo caso si chiede entro quando verranno rimosse le strutture presenti e se per la progettazione dei nuovi punti di approdo ci siano vincoli ulteriori rispetto a quelli imposti dalla disciplina generale e speciale in materia.
Inoltre gradiremmo un chiarimento in merito alla data di scadenza della presentazione delle domande che è prevista per il 29/04/2026 ore 12:00 dal portale tuttogare anche se nel disciplinare rimane indicata la data del 23/04/2026 ore 12:00.
Grazie e un cordiale saluto.
24/04/2026 12:36
Risposta
Le strutture già presenti non sono nella disponibilità dell’Ente comunale né dell’aggiudicatario, in quanto di proprietà esclusiva del precedente concessionario dello specchio acqueo.
Gli specchi acquei saranno consegnati all’aggiudicatario liberi da qualsivoglia struttura.
I vincoli sono quelli prescritti dalla normativa vigente e il progetto deve essere conforme agli stessi.
Il termine per la presentazione delle offerte è quello del 29.04.2026, alle ore 12:00.
Gli specchi acquei saranno consegnati all’aggiudicatario liberi da qualsivoglia struttura.
I vincoli sono quelli prescritti dalla normativa vigente e il progetto deve essere conforme agli stessi.
Il termine per la presentazione delle offerte è quello del 29.04.2026, alle ore 12:00.
15/04/2026 16:05
Quesito #2
OGGETTO: Richiesta di chiarimento – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPECCHI ACQUEI DEMANIALI MARITTIMI DA ADIBIRE AD ORMEGGIO E NAUTICA DA DIPORTO, UBICATI NEL COMUNE DI SAPRI (SA) - STAGIONE BALNEARE 2026
Egr. Ing. Ciorciaro,
la sottoscritta/il sottoscritto [ragione sociale / nome e cognome], in qualità di [legale rappresentante / procuratore] dell'operatore economico [denominazione], con sede in [indirizzo], P.IVA [numero], in fase di valutazione della propria partecipazione alla procedura in oggetto, formula i seguenti quesiti ai sensi del paragrafo 2.3 del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 1 – REQUISITO DI ISCRIZIONE CCIAA: SOGLIA DEI 3 ANNI DI ATTIVITÀ – NATURA VINCOLANTE
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 5.2, prevede tra i requisiti di idoneità professionale l'iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale ricomprendente attività di supporto al trasporto marittimo e/o turistiche, con stato impresa "ATTIVA".
Nella documentazione di sintesi allegata alla procedura (tabella riepilogativa dei Lotti A-E), alla voce "Iscrizione CCIAA – oggetto sociale" viene riportata l'indicazione "limite 3 anni di attività".
Si chiede pertanto di chiarire:
a) se il limite di 3 anni di attività debba intendersi come requisito minimo vincolante ai fini della ammissibilità alla procedura, con conseguente esclusione degli operatori economici iscritti alla CCIAA da meno di 3 anni, oppure se tale indicazione abbia natura meramente descrittiva o orientativa e non costituisca causa di esclusione;
b) in caso di risposta affermativa al punto a), se per gli operatori economici che non possiedono autonomamente tale requisito sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, con indicazione delle eventuali modalità e limitazioni applicabili nel contesto di una concessione di beni pubblici.
QUESITO N. 2 – CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 (ESPERIENZA PREGRESSA): AMMISSIBILITÀ DELL'AVVALIMENTO PREMIALE
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 13, prevede tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica il criterio B1 – "Esperienza tecnica e professionale pregressa in attività oggetto di affidamento", cui è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti, assegnato in ragione degli anni di esperienza maturata (da 1 a oltre 10 anni).
Si chiede di chiarire:
a) se, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio B1, sia ammesso il ricorso all'avvalimento cosiddetto "premiale", ovvero se un operatore economico privo di esperienza propria nel settore possa fare affidamento sull'esperienza maturata da un'impresa ausiliaria, ottenendo così il riconoscimento del relativo punteggio tecnico;
b) in caso di risposta affermativa, quali siano le condizioni e la documentazione richiesta per l'utilizzo dell'avvalimento premiale (contratto di avvalimento, dichiarazioni dell'ausiliaria, dimostrazione dell'effettiva messa a disposizione delle risorse e del know-how), tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (cfr. tra le altre Cons. Stato, Ad. Plen. n. 23/2020) e delle disposizioni di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023;
c) in caso di risposta negativa, se l'assenza di esperienza pregressa precluda unicamente l'attribuzione del punteggio relativo al criterio B1 oppure costituisca causa di esclusione dalla procedura.
In attesa di riscontro nei termini previsti dal Disciplinare (almeno 3 giorni prima della scadenza delle offerte fissata al 29/04/2026), si rimane a disposizione per eventuali integrazioni.
Distinti saluti,
Egr. Ing. Ciorciaro,
la sottoscritta/il sottoscritto [ragione sociale / nome e cognome], in qualità di [legale rappresentante / procuratore] dell'operatore economico [denominazione], con sede in [indirizzo], P.IVA [numero], in fase di valutazione della propria partecipazione alla procedura in oggetto, formula i seguenti quesiti ai sensi del paragrafo 2.3 del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 1 – REQUISITO DI ISCRIZIONE CCIAA: SOGLIA DEI 3 ANNI DI ATTIVITÀ – NATURA VINCOLANTE
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 5.2, prevede tra i requisiti di idoneità professionale l'iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale ricomprendente attività di supporto al trasporto marittimo e/o turistiche, con stato impresa "ATTIVA".
Nella documentazione di sintesi allegata alla procedura (tabella riepilogativa dei Lotti A-E), alla voce "Iscrizione CCIAA – oggetto sociale" viene riportata l'indicazione "limite 3 anni di attività".
Si chiede pertanto di chiarire:
a) se il limite di 3 anni di attività debba intendersi come requisito minimo vincolante ai fini della ammissibilità alla procedura, con conseguente esclusione degli operatori economici iscritti alla CCIAA da meno di 3 anni, oppure se tale indicazione abbia natura meramente descrittiva o orientativa e non costituisca causa di esclusione;
b) in caso di risposta affermativa al punto a), se per gli operatori economici che non possiedono autonomamente tale requisito sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, con indicazione delle eventuali modalità e limitazioni applicabili nel contesto di una concessione di beni pubblici.
QUESITO N. 2 – CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 (ESPERIENZA PREGRESSA): AMMISSIBILITÀ DELL'AVVALIMENTO PREMIALE
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 13, prevede tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica il criterio B1 – "Esperienza tecnica e professionale pregressa in attività oggetto di affidamento", cui è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti, assegnato in ragione degli anni di esperienza maturata (da 1 a oltre 10 anni).
Si chiede di chiarire:
a) se, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio B1, sia ammesso il ricorso all'avvalimento cosiddetto "premiale", ovvero se un operatore economico privo di esperienza propria nel settore possa fare affidamento sull'esperienza maturata da un'impresa ausiliaria, ottenendo così il riconoscimento del relativo punteggio tecnico;
b) in caso di risposta affermativa, quali siano le condizioni e la documentazione richiesta per l'utilizzo dell'avvalimento premiale (contratto di avvalimento, dichiarazioni dell'ausiliaria, dimostrazione dell'effettiva messa a disposizione delle risorse e del know-how), tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (cfr. tra le altre Cons. Stato, Ad. Plen. n. 23/2020) e delle disposizioni di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023;
c) in caso di risposta negativa, se l'assenza di esperienza pregressa precluda unicamente l'attribuzione del punteggio relativo al criterio B1 oppure costituisca causa di esclusione dalla procedura.
In attesa di riscontro nei termini previsti dal Disciplinare (almeno 3 giorni prima della scadenza delle offerte fissata al 29/04/2026), si rimane a disposizione per eventuali integrazioni.
Distinti saluti,
24/04/2026 12:36
Risposta
Il requisito di partecipazione è indicato al paragrafo 5.2 e non è previsto un obbligo di pregressa esperienza.
In riferimento al quesito posto, si chiarisce che, in applicazione dei principi generali di massima partecipazione, concorrenza e selezione della migliore offerta, è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di migliorare la propria proposta tecnica (c.d. avvalimento premiale), anche in assenza di un'esplicita previsione nella lex specialis.
Tale possibilità è tuttavia subordinata al rispetto di condizioni rigorose, volte a garantire la natura sostanziale dell'impegno dell'impresa ausiliaria e ad evitare la valorizzazione di requisiti meramente formali. Nello specifico:
il concorrente deve dimostrare che l'avvalimento non costituisce un mero prestito di un valore astratto, ma comporta la messa a disposizione concreta e continuativa, per tutta la durata della concessione, di risorse, mezzi e competenze specifiche dell'impresa ausiliaria;il contratto di avvalimento, da allegare in sede di offerta, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dettagliata dei requisiti e delle risorse messe a disposizione;l'offerta tecnica deve illustrare in modo puntuale come le capacità e l'esperienza prestate dall'ausiliaria si traducano in un effettivo miglioramento qualitativo della proposta gestionale, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando.
La valutazione della Commissione giudicatrice verterà sulla qualità intrinseca dell'offerta così come arricchita dall'apporto dell'ausiliaria, e non sull'esperienza pregressa dell'ausiliaria considerata come mero dato curriculare.
In riferimento al quesito posto, si chiarisce che, in applicazione dei principi generali di massima partecipazione, concorrenza e selezione della migliore offerta, è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di migliorare la propria proposta tecnica (c.d. avvalimento premiale), anche in assenza di un'esplicita previsione nella lex specialis.
Tale possibilità è tuttavia subordinata al rispetto di condizioni rigorose, volte a garantire la natura sostanziale dell'impegno dell'impresa ausiliaria e ad evitare la valorizzazione di requisiti meramente formali. Nello specifico:
il concorrente deve dimostrare che l'avvalimento non costituisce un mero prestito di un valore astratto, ma comporta la messa a disposizione concreta e continuativa, per tutta la durata della concessione, di risorse, mezzi e competenze specifiche dell'impresa ausiliaria;il contratto di avvalimento, da allegare in sede di offerta, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dettagliata dei requisiti e delle risorse messe a disposizione;l'offerta tecnica deve illustrare in modo puntuale come le capacità e l'esperienza prestate dall'ausiliaria si traducano in un effettivo miglioramento qualitativo della proposta gestionale, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando.
La valutazione della Commissione giudicatrice verterà sulla qualità intrinseca dell'offerta così come arricchita dall'apporto dell'ausiliaria, e non sull'esperienza pregressa dell'ausiliaria considerata come mero dato curriculare.
16/04/2026 15:21
Quesito #3
Gentilissimi tutti,
si chiede un chiarimento in merito ad una contraddizione riscontrata nel disciplinare tra il capitolo 7 (pag. 12) il quale prevede la possibilità di scegliere la tipologia di garanzia provvisoria che può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione; a differenza del capitolo 10 che al punto 2 (pag. 21) dispone che La busta “A” dovrà contenere, tra le altre cose, copia della polizza fideiussoria comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, senza considerare la possibilità della cauzione.
Pertanto si chiede se sia effettivamente possibile costituire la garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o si debba obbligatoriamente presentare una fideiussione.
Grazie e un cordiale saluto.
si chiede un chiarimento in merito ad una contraddizione riscontrata nel disciplinare tra il capitolo 7 (pag. 12) il quale prevede la possibilità di scegliere la tipologia di garanzia provvisoria che può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione; a differenza del capitolo 10 che al punto 2 (pag. 21) dispone che La busta “A” dovrà contenere, tra le altre cose, copia della polizza fideiussoria comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, senza considerare la possibilità della cauzione.
Pertanto si chiede se sia effettivamente possibile costituire la garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o si debba obbligatoriamente presentare una fideiussione.
Grazie e un cordiale saluto.
24/04/2026 12:36
Risposta
Non vi è alcuna contraddizione. E’ possibile costituire la cauzione, sia in numerario, sia sotto forma di polizza, assicurativa o bancaria.
17/04/2026 10:20
Quesito #4
Spett.le Comune di Sapri
Ufficio Tecnico – RUP Ing. Alberto Ciorciaro
Viale Villa Comunale, 1 – 84073 Sapri (SA)
PEC: protocollo.sapri@asmepec.it
OGGETTO: Richiesta di chiarimento – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPECCHI ACQUEI DEMANIALI MARITTIMI DA ADIBIRE AD ORMEGGIO E NAUTICA DA DIPORTO, UBICATI NEL COMUNE DI SAPRI (SA) - STAGIONE BALNEARE 2026
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 5.2, prevede tra i requisiti di idoneità professionale l'iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale ricomprendente attività di supporto al trasporto marittimo e/o turistiche, con stato impresa "ATTIVA".
Nella documentazione di sintesi allegata alla procedura (tabella riepilogativa dei Lotti A-E), alla voce "Iscrizione CCIAA – oggetto sociale" viene riportata l'indicazione "limite 3 anni di attività".
Si chiede pertanto di chiarire:
a) se il limite di 3 anni di attività debba intendersi come requisito minimo vincolante ai fini della ammissibilità alla procedura, con conseguente esclusione degli operatori economici iscritti alla CCIAA da meno di 3 anni, e non costituisca causa di esclusione;
b) in caso di risposta affermativa al punto a), se per gli operatori economici che non possiedono autonomamente tale requisito sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, con indicazione delle eventuali modalità e limitazioni applicabili nel contesto di una concessione di beni pubblici.
QUESITO N. 2 – CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 (ESPERIENZA PREGRESSA): AMMISSIBILITÀ DELL'AVVALIMENTO PREMIALE
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 13, prevede tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica il criterio B1 – "Esperienza tecnica e professionale pregressa in attività oggetto di affidamento", cui è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti, assegnato in ragione degli anni di esperienza maturata (da 1 a oltre 10 anni).
Si chiede di chiarire:
a) se, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio B1, sia ammesso il ricorso all'avvalimento cosiddetto "premiale" ottenendo così il riconoscimento del relativo punteggio tecnico;
se in caso di risposta negativa, se l'assenza di esperienza pregressa precluda unicamente l'attribuzione del punteggio relativo al criterio B1 oppure costituisca causa di esclusione dalla procedura.
In attesa di riscontro
Distinti saluti,
Ufficio Tecnico – RUP Ing. Alberto Ciorciaro
Viale Villa Comunale, 1 – 84073 Sapri (SA)
PEC: protocollo.sapri@asmepec.it
OGGETTO: Richiesta di chiarimento – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPECCHI ACQUEI DEMANIALI MARITTIMI DA ADIBIRE AD ORMEGGIO E NAUTICA DA DIPORTO, UBICATI NEL COMUNE DI SAPRI (SA) - STAGIONE BALNEARE 2026
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 5.2, prevede tra i requisiti di idoneità professionale l'iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale ricomprendente attività di supporto al trasporto marittimo e/o turistiche, con stato impresa "ATTIVA".
Nella documentazione di sintesi allegata alla procedura (tabella riepilogativa dei Lotti A-E), alla voce "Iscrizione CCIAA – oggetto sociale" viene riportata l'indicazione "limite 3 anni di attività".
Si chiede pertanto di chiarire:
a) se il limite di 3 anni di attività debba intendersi come requisito minimo vincolante ai fini della ammissibilità alla procedura, con conseguente esclusione degli operatori economici iscritti alla CCIAA da meno di 3 anni, e non costituisca causa di esclusione;
b) in caso di risposta affermativa al punto a), se per gli operatori economici che non possiedono autonomamente tale requisito sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, con indicazione delle eventuali modalità e limitazioni applicabili nel contesto di una concessione di beni pubblici.
QUESITO N. 2 – CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 (ESPERIENZA PREGRESSA): AMMISSIBILITÀ DELL'AVVALIMENTO PREMIALE
Il Disciplinare di gara, al paragrafo 13, prevede tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica il criterio B1 – "Esperienza tecnica e professionale pregressa in attività oggetto di affidamento", cui è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti, assegnato in ragione degli anni di esperienza maturata (da 1 a oltre 10 anni).
Si chiede di chiarire:
a) se, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio B1, sia ammesso il ricorso all'avvalimento cosiddetto "premiale" ottenendo così il riconoscimento del relativo punteggio tecnico;
se in caso di risposta negativa, se l'assenza di esperienza pregressa precluda unicamente l'attribuzione del punteggio relativo al criterio B1 oppure costituisca causa di esclusione dalla procedura.
In attesa di riscontro
Distinti saluti,
24/04/2026 12:37
Risposta
Il requisito di partecipazione è indicato al paragrafo 5.2 e non è previsto un obbligo di pregressa esperienza.
In riferimento al quesito posto, si chiarisce che, in applicazione dei principi generali di massima partecipazione, concorrenza e selezione della migliore offerta, è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di migliorare la propria proposta tecnica (c.d. avvalimento premiale), anche in assenza di un'esplicita previsione nella lex specialis.
Tale possibilità è tuttavia subordinata al rispetto di condizioni rigorose, volte a garantire la natura sostanziale dell'impegno dell'impresa ausiliaria e ad evitare la valorizzazione di requisiti meramente formali. Nello specifico:
il concorrente deve dimostrare che l'avvalimento non costituisce un mero prestito di un valore astratto, ma comporta la messa a disposizione concreta e continuativa, per tutta la durata della concessione, di risorse, mezzi e competenze specifiche dell'impresa ausiliaria;il contratto di avvalimento, da allegare in sede di offerta, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dettagliata dei requisiti e delle risorse messe a disposizione;l'offerta tecnica deve illustrare in modo puntuale come le capacità e l'esperienza prestate dall'ausiliaria si traducano in un effettivo miglioramento qualitativo della proposta gestionale, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando.
La valutazione della Commissione giudicatrice verterà sulla qualità intrinseca dell'offerta così come arricchita dall'apporto dell'ausiliaria, e non sull'esperienza pregressa dell'ausiliaria considerata come mero dato curriculare.
In riferimento al quesito posto, si chiarisce che, in applicazione dei principi generali di massima partecipazione, concorrenza e selezione della migliore offerta, è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di migliorare la propria proposta tecnica (c.d. avvalimento premiale), anche in assenza di un'esplicita previsione nella lex specialis.
Tale possibilità è tuttavia subordinata al rispetto di condizioni rigorose, volte a garantire la natura sostanziale dell'impegno dell'impresa ausiliaria e ad evitare la valorizzazione di requisiti meramente formali. Nello specifico:
il concorrente deve dimostrare che l'avvalimento non costituisce un mero prestito di un valore astratto, ma comporta la messa a disposizione concreta e continuativa, per tutta la durata della concessione, di risorse, mezzi e competenze specifiche dell'impresa ausiliaria;il contratto di avvalimento, da allegare in sede di offerta, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dettagliata dei requisiti e delle risorse messe a disposizione;l'offerta tecnica deve illustrare in modo puntuale come le capacità e l'esperienza prestate dall'ausiliaria si traducano in un effettivo miglioramento qualitativo della proposta gestionale, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando.
La valutazione della Commissione giudicatrice verterà sulla qualità intrinseca dell'offerta così come arricchita dall'apporto dell'ausiliaria, e non sull'esperienza pregressa dell'ausiliaria considerata come mero dato curriculare.
20/04/2026 10:41
Quesito #5
Gentilissimi tutti,
si chiede un chiarimento in merito alla busta economica che risulta necessaria per poter procedere alla trasmissione della domanda. Si evidenzia che per procedere all'invio della domanda il sistema richiede obbligatoriamente di caricare la busta economica, firmata digitalmente, anche se nel disciplinare non è previsto nulla al riguardo, pertanto si domanda quale documento debba essere caricato nella sezione busta economica.
Grazie e un cordiale saluto.
si chiede un chiarimento in merito alla busta economica che risulta necessaria per poter procedere alla trasmissione della domanda. Si evidenzia che per procedere all'invio della domanda il sistema richiede obbligatoriamente di caricare la busta economica, firmata digitalmente, anche se nel disciplinare non è previsto nulla al riguardo, pertanto si domanda quale documento debba essere caricato nella sezione busta economica.
Grazie e un cordiale saluto.
24/04/2026 12:37
Risposta
Non è prevista alcuna offerta economica.
L’offerente è tenuto a dichiarare che si impegna a corrispondere il canone demaniale, calcolato secondo i parametri di cui alla L. 296/2006, aggiornati all’attualità, come normativamente previsto, firmando la dichiarazione digitalmente.
L’offerente è tenuto a dichiarare che si impegna a corrispondere il canone demaniale, calcolato secondo i parametri di cui alla L. 296/2006, aggiornati all’attualità, come normativamente previsto, firmando la dichiarazione digitalmente.